mercoledì 5 novembre 2014

CALUNNIANO E MINACCIANO E SE RISPONDI QUERELANO


IL GIP DISPONE L'ARCHIVIAZIONE MA RE MIDA FA OPPOSIZIONE


S T U D I O  L E G A L E  F E R R A R O

Avv. Giuseppe Andrea FERRARO
Specialista in Professioni Legali
Via Merolini, 2 - 87041 ACRI (CS)
Piazza  Fausto e Luigi Gullo, 23 – 87100 COSENZA
Tel./Fax 0984.953617 - C. 349.4093262
C.F. FRRGPP79A24D086X - P.I. 02970720781
E-mail:
andreagferraro@virgilio.it




MEMORIA DIFENSIVA (CON PRODUZIONE DOCUMENTALE) DELL’INDAGATO IN SEGUITO ALL’AVVISO DA PARTE DEL P.M. DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI.
(Art. 415 bis, c.p.p.)


Ill.mo Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il  TRIBUNALE di COSENZA
Dott. Domenico ASSUMMA


Proc.  n.  705/2014 R.G.N.R. Mod. 21 (art. 81 cpv., 595, co. 3, c.p.)
Indagato: Dr. FERRARO Salvatore


   Io sottoscritto Dr. FERRARO Salvatore, nato in ACRI (CS) il 13.10.1954 ed ivi residente e domiciliato in Via P. Borsellino, 59, indagato nel procedimento penale in epigrafe indicato - assistito nella redazione del presente atto dal proprio legale di fiducia, Avv. Giuseppe Andrea FERRARO del Foro di COSENZA, giusta nomina in atti (Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore di fiducia e informazioni sul diritto alla difesa - redatto dai Carabinieri della Stazione di ACRI unitamente alla notifica dell’ avviso di conclusione delle indagini preliminari a norma dell’art. 415 bis, c.p.p., effettuata all’indagato in data 31.07.2014 e al difensore di fiducia il 19.08.2014) con la presente espongo quanto segue.
   Premetto che da molti anni scrivo articoli sul mio blog e penso di aver sempre esercitato il mio diritto di cronaca, di critica e di satira, nei limiti della verità e della correttezza del fatto narrato, e dell’interesse pubblico alla sua conoscenza. Nei miei scritti cito e rimando puntualmente alle fonti cui attingo, allegando spesso prove documentali.
   Nel caso di specie, il contenuto dei tre articoli contestati fa riferimento a fatti riscontrabili e documentati e non presenta riferimenti ascrivibili ad ostilità personale nei confronti del


Trematerra. (In uno degli articoli affermo infatti che: “Personalmente non lo odio – non ho mai odiato nessuno …”).
   Prima di addentrarmi nella disamina del reato che mi viene contestato, è doveroso evidenziare il contesto storico politico in cui si sono svolti i fatti che mi hanno portato a scrivere i tre articoli incriminati.
   Nel luglio 2013, in seguito ad elezioni comunali si insedia ad Acri l’amministrazione del sindaco Tenuta, di cui faccio parte come vicesindaco e come assessore. La nuova giunta si ritrova davanti ad una situazione di grave dissesto finanziario, in relazione al quale la Corte dei Conti di Catanzaro con deliberazione n. 24/13 rilevava forti criticità nella gestione finanziaria del Comune di Acri durante l’amministrazione Trematerra - Maiorano che aveva retto il Comune per i tre anni precedenti.
Intorno a questo grave evento politico-finanziario si fa sempre più aspro lo scontro fra le due amministrazioni, la vecchia e la nuova, al punto che l’ex vicesindaco Maiorano mi querela per diffamazione a causa di un comunicato stampa firmato Amministrazione Comunale (!?).
Successivamente, in seguito alle mie difese, in data 26/03/2014 il Pubblico Ministero – Dott. CESTONE - disponeva l’archiviazione del procedimento, non ritenendo sussistere il reato di diffamazione perché si trattava di “corretto esercizio di critica politica”, di “immediata e proporzionata reazione ad un volantino diffuso dall’UDC di Acri” e perché molti dei termini utilizzati nel comunicato erano “ripresi pedissequamente dalla deliberazione della Corte dei Conti che rilevava forti criticità nella gestione finanziaria del Comune di Acri durante la precedente amministrazione di cui appunto l’odierno querelante era esponente. (Allegato 1. Copia della richiesta di archiviazione e successivo Decreto del G.I.P.).
   L’accanimento degli esponenti di quella parte politica nei miei confronti, e solo nei miei confronti, si manifesta successivamente anche durante un convegno sul “Dissesto Acrese” organizzato dal partito UDC, di cui il querelante Trematerra è segretario regionale, e nel corso del quale il medesimo tiene un comizio colmo di calunnie e minacce nei miei confronti. La manifestazione si tiene il 10 gennaio 2014 ed è trasmessa in diretta da un’ emittente televisiva locale - ACRI TV - che la manda in onda due/tre volte a settimana per tutto il mese di gennaio e di febbraio 2014. (Allegato 2. Copia integrale del video).
   Non avendone seguito la trasmissione in diretta, ho modo di visionarne alcuni stralci in una replica del 16 gennaio, e davanti alle incredibili e grottesche affermazioni del Trematerra, anche nei miei confronti, in un primo momento scrivo l’articolo “Un parlamentare con i “curriculum”, datato 17 gennaio 2014, dal tono discretamente satirico, innocente, innocuo e sorridente (Allegato 3).
   In data 21 gennaio 2014 registro l’ennesima replica integrale trasmessa da Acri TV, ed ho finalmente la possibilità di ascoltare con attenzione il comizio del Trematerra in tutta il suo sconcertante profluvio di calunnie e minacce nei miei confronti.
Successivamente, scrivo un articolo, frutto di una reazione indignata, e lo pubblico sul mio blog in data 23 gennaio, con il titolo “Il silenzio è mafia” (Allegato 4).
Tema già trattato sul mio blog in altri articoli, ritenendo la mafia non solo un’organizzazione criminale ma una mentalità, un costume, un modello sub-culturale di visione dei rapporti umani. L’articolo stesso dovrebbe rappresentare anche una difesa a mio favore contro la tesi della diffamazione sostenuta dal Trematerra, che nel suo comizio lancia avvertimenti intimidatori sull’utilità del silenzio, che la S.V. può ascoltare direttamente dalla voce del parlamentare, dal minuto 16:40 nel video allegato, nella parte in cui testualmente afferma: questi qualcuno, io dico, stessero attenti a non parlare troppo che ci sono documenti in giro che sarebbe la distruzione personale e della famiglia”! (sic!).
Oppure dal minuto 36:20 :se qualcuno mi stuzzica troppo la fantasia…, non dormirà più la notte”. Nel mio articolo, nonostante tutto, ironizzo su queste minacce, sottovalutandone forse la gravità, vista la concomitante pubblicazione di articoli giornalistici (i cui redattori non sono stati mai querelati) che raccontano di indagini condotte dalla DDA di Catanzaro su presunte collusioni con le cosche criminali cosentine, sfociate successivamente nell’ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di ex amministratori di Acri e del figlio dell’odierno querelante – Michele TREMATERRA  (Allegato 5).
   Un'altra parte del video succitato che ha provocato in me grande indignazione è anche quella iniziale, in cui il Trematerra, riferendosi in maniera inequivocabile direttamente contro la mia persona, lancia una calunnia nei mie confronti, cioè che io avrei “fatto i palazzi rubando e non pagando le tasse” (cfr. video allegato dal minuto 13:00).
   Inoltre, lo stesso Trematerra mi accusa direttamente di fatti integranti - addirittura - il reato di peculato, quando afferma che sarei  stato mandato via da un posto di lavoro “perché c’è stato un ammanco”. Mi accusa, infine, di non presentare la dichiarazione dei redditi.
   Nell’articolo confuto tutte queste menzogne pubblicando l’ultima mia dichiarazione dei redditi e le tasse pagate.
   Sul punto, giova peraltro evidenziare che  l’articolo “Il  silenzio è mafia”, allegato nell’indice degli atti dal querelante, risulta essere mancante di una buona parte dell’articolo stesso, censurata probabilmente perché ritenuta controproducente come si può evincere, invece, da quella da me allegata nella sua forma integrale. Inoltre, in merito all’accusa “dell’ammanco” posso affermare che non ho mai ricoperto ruoli nell’INPS in cui abbia avuto modo di gestire denaro ed inoltre allego due lettere scritte da Presidenti di Commissione invalidi civili (Dr. QUIRINO e Dr. PASSARELLI) che possono dare un’idea della mia onestà (Allegato 6).
   Dinanzi a queste minacce, calunnie e diffamazioni non ho sporto querela nei confronti del Trematerra, perché ritengo che, in taluni casi, bisognerebbe accettare una dialettica anche aspra e dura. Al contrario, lo stesso Trematerra - si badi bene - che nel parlamento europeo ha votato per la depenalizzazione del reato di diffamazione, oggi mi ha querelato.
   Alla luce di quanto premesso, ritengo che i miei articoli rappresentino una immediata e proporzionata reazione ad un convegno/comizio del Trematerra, anch’esso contenente aspre critiche politiche nei confronti del sottoscritto e in cui tra l’altro si usavano espressioni minacciose e diffamatorie nei mie confronti, accusato addirittura di sottrazione di denaro pubblico ed evasione fiscale!
   Altrettanto immediata e proporzionata ritengo che possa essere considerata la reazione del terzo articolo incriminato: “Quaquaraqua ed anime nere”, apparso sul mio blog il 27/01/2014  (Allegato 7), in risposta ad un articolo del Trematerra pubblicato sul giornale on line “Acrinrete” il 24/01/2014 e dal titolo: “Non mi intimoriscono i quaquaraqua della diffamazione” (Allegato 8). Articolo in cui mi definisce appunto “quaquaraqua”, ignaro che si tratti di un’espressione idiomatica, pronunciata da un padrino nel film “Il giorno della civetta”, e destinata a divenire celeberrima e collegata, nella cultura popolare, al mondo mafioso e ai concetti che lo governano. La mia risposta ha un tono inequivocabilmente ironico, visti gli spunti offerti dall’articolo e dagli atteggiamenti paternalistici del suo redattore.
   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritengo che sia assolutamente insussistente l’accusa che mi viene addebitata.
   Da ultimo, Signor Procuratore, mi protesto innocente e confido nella Sua serena ed equanime lettura delle dinamiche che mi hanno indotto a scrivere i tre articoli, volendo riconoscere in essi un corretto esercizio del diritto di critica politica e una reazione immediata e proporzionata alle calunnie, alle minacce e alle diffamazioni profferite dal querelante nei miei confronti, come sopra specificato, senza contare, altresì, che nel caso di specie può ritenersi operante anche la causa di non punibilità prevista dall’art. 599, comma 2, c.p.
   Resto a vs. disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento.
Deferenti Ossequi.
ACRI (CS), 6 ottobre 2014

Dr. FERRARO Salvatore


Avv. Giuseppe Andrea FERRARO






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